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Autovelox: come funzionano, tipi e tolleranza

Un autovelox misura la tua velocità con un margine di errore a tuo favore, la tolleranza (5 km/h fino a 100 km/h, 5% oltre), che viene sottratto prima di multarti. La postazione deve sempre essere segnalata con un cartello, anche quando è un agente a fermarti sul posto, e deve stare ad almeno 1 km (fuori città), 200 o 75 m (in città) dal cartello che indica il limite di velocità. Se superi il limite rischi una multa (l'importo esatto, aggiornato periodicamente, è sul tuo verbale o sul sito ACI), punti decurtati dalla patente (3 da 10 a 40 km/h oltre il limite, 6 da 40 a 60, 10 oltre 60) e, oltre i 40 km/h, anche la sospensione della patente.

Fabrizio Picco
scritta il 27 ottobre 2026 · si legge in 8 minuti

Hai preso una multa da un autovelox, o vuoi solo capire come funzionano prima che ti capiti: fisso, mobile, il «tutor» in autostrada, la telecamera al semaforo. Qui trovi come funziona ciascun tipo, cos'è la tolleranza che lo strumento deve applicare a tuo favore, quando la segnalazione con un cartello è obbligatoria (e quando no), e come funzionano i tempi della multa — dalla notifica al ricorso.

Cosa sono e come funzionano i diversi tipi

«Autovelox» è il nome che usiamo per qualunque apparecchio che misura la velocità di un veicolo per contestare un'infrazione, ma sotto c'è tecnologia diversa a seconda del tipo di postazione.

L'autovelox fisso è installato in modo permanente su un palo o un portale lungo la strada, spesso dentro una cabina ben visibile, e misura la velocità istantanea nel punto esatto in cui si trova, con un radar o un sistema laser. Deve essere omologato — non solo «approvato», una differenza che oggi è il motivo di ricorso più usato (vedi la sezione sulle novità normative) — e periodicamente ritarato: uno strumento fuori taratura rende contestabile la multa.

L'autovelox mobile usa la stessa tecnologia ma non è fisso: viene spostato di postazione in postazione, a bordo strada su un cavalletto o a bordo di un'auto delle forze dell'ordine.

Il tutor (o «controllo di velocità media») non misura la velocità in un punto solo: usa due portali a distanza nota e calcola la velocità media tenuta nel tratto tra uno e l'altro, a partire dal tempo impiegato a percorrerlo. Rallentare solo all'altezza del portale non basta a evitarlo.

L'autovelox da semaforo (spesso chiamato «photored») fotografa chi passa con il rosso, e in alcune postazioni è abbinato anche a un rilevamento della velocità all'incrocio.

Dal 30 novembre 2025 un autovelox può generare multe valide solo se è registrato sulla lista nazionale del Ministero delle Infrastrutture (velox.mit.gov.it): a febbraio 2026 risultavano registrati circa 3.800 dispositivi.
Illustrazione: i quattro tipi di postazione — fisso su palo, mobile su cavalletto, tutor con due portali, photored sul semaforo
Illustrazione: i quattro tipi di postazione — fisso su palo, mobile su cavalletto, tutor con due portali, photored sul semaforo

La tolleranza di velocità

Nessuno strumento di misura è perfetto: per questo la legge prevede un margine di tolleranza che va sottratto alla velocità rilevata prima di multarti, per compensare il possibile errore tecnico dello strumento.

La regola, fissata dall'art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è semplice: fino a 100 km/h rilevati la tolleranza è un minimo fisso di 5 km/h; oltre i 100 km/h diventa il 5% della velocità rilevata (che a quel punto supera i 5 km/h fissi). Per esempio, rilevato a 54 km/h in un centro abitato (limite 50), si sottraggono 5 km/h: la velocità contestata è 49 km/h, entro il limite, niente multa.

Il margine di tolleranza serve a compensare il possibile errore tecnico dello strumento, non è un «omaggio»: la legge parla di «riduzione comprensiva della tolleranza strumentale», applicata sempre, indipendentemente da quanto superi il limite.
Schema del calcolo: velocità rilevata, meno la tolleranza, uguale velocità contestata
Schema del calcolo: velocità rilevata, meno la tolleranza, uguale velocità contestata

Quando la segnalazione è obbligatoria (e quando no)

La segnalazione con un cartello è sempre obbligatoria, per qualunque autovelox fisso o mobile, senza eccezioni — lo dice l'art. 142 comma 6-bis del Codice della Strada: «le postazioni di controllo... devono essere preventivamente segnalate e ben visibili». Anche quando è un agente a fermarti sul posto per la contestazione immediata, il cartello resta dovuto: cambiano solo le regole su dove si può installare la postazione (vedi sotto), non l'obbligo di segnalarla. L'unica forma diversa di segnalazione è per le pattuglie in movimento, che usano un pannello luminoso «rilevamento dinamico velocità» montato sul veicolo stesso.

Le distanze minime fissate dal decreto MIT dell'11 aprile 2024 — almeno 1 km fuori dai centri abitati, almeno 200 m sulle strade urbane principali (di scorrimento), almeno 75 m sulle altre strade urbane — non sono la distanza del cartello di preavviso: sono la distanza minima fra il cartello che indica il limite di velocità e la postazione dell'autovelox. Il preavviso della postazione in sé resta un obbligo separato, senza una distanza minima fissa in numeri: la legge chiede solo che sia «ben visibile» e con «adeguato anticipo». Lo stesso decreto 2024 fissa anche una distanza minima tra due dispositivi diversi (500 m in città; da 1.000 a 4.000 m fuori città, secondo la categoria di strada), e ammette limiti fino a 30 km/h sulle strade urbane ciclabili. Il tutor va segnalato sia all'inizio sia alla fine del tratto controllato.

La distanza di 1 km dal cartello del limite, fuori città, non è una novità del 2024: esisteva già dal 2010 (art. 25 della L. 120/2010). Il decreto MIT 2024 l'ha confermata insieme alle altre distanze, e ha aggiunto le regole su chi decide dove installare la postazione. Il vecchio DM 15 agosto 2007, quello sul preavviso, non fissava invece nessuna distanza minima in numeri.
Illustrazione: un cartello di preavviso autovelox a bordo strada
Illustrazione: un cartello di preavviso autovelox a bordo strada

La multa: notifica, punti e ricorso

Se non vieni fermato sul posto, il verbale della multa va notificato entro 90 giorni dall'accertamento (art. 201 del Codice della Strada; 360 giorni se risiedi all'estero): oltre quel termine la multa è nulla.

Oltre certe soglie di eccesso di velocità, insieme alla multa perdi anche punti dalla patente (art. 126-bis del Codice della Strada) e, oltre i 40 km/h, rischi anche la sospensione della patente: da 1 a 3 mesi se superi il limite da 40 a 60 km/h, da 6 a 12 mesi oltre i 60 km/h (art. 142 commi 9 e 9-bis).

Gli importi in euro delle multe non sono riportati qui: cambiano per scaglione di velocità e vengono aggiornati periodicamente con adeguamento ISTAT — controlla l'importo esatto sul verbale che hai ricevuto o sul sito ACI.
Quanto superi il limitePunti persi
Fino a 10 km/hnessun punto (ma la multa c'è comunque)
Da 10 a 40 km/h3
Da 40 a 60 km/h6 (+ sospensione patente 1-3 mesi)
Oltre 60 km/h10 (+ sospensione patente 6-12 mesi)
  1. Prima di scegliere: se paghi entro 5 giorni dalla notifica hai uno sconto del 30% sull'importo (art. 202 c. 1 CdS) — ma se paghi, perdi il diritto di fare ricorso.
  2. Controlla la data di notifica sul verbale: se è arrivato oltre il termine di legge, puoi far valere la decadenza nel ricorso.
  3. Fai ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, se pensi che la multa sia sbagliata: è gratuito, e la Prefettura è un ufficio del Ministero dell'Interno — diverso dal Comune o dalla Provincia che di solito ha fatto la multa. Il rischio: se il Prefetto respinge il ricorso, l'importo non è più quello del verbale, ma non inferiore al doppio del minimo previsto per quella violazione (art. 204 c. 1 CdS).
  4. In alternativa, fai ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica: è la via giudiziaria, più indicata se hai argomenti tecnici solidi (per esempio un dubbio sulla taratura, sull'omologazione dello strumento o sulla segnaletica mancante).
Illustrazione ricostruita di un verbale, con i campi principali evidenziati (data, importo, punti, ricorso) — dati non reali, solo a scopo illustrativo
Illustrazione ricostruita di un verbale, con i campi principali evidenziati (data, importo, punti, ricorso) — dati non reali, solo a scopo illustrativo

Le novità normative più recenti

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024, in vigore dal 12 giugno 2024) ha cambiato chi decide dove installare un autovelox: i Comuni non possono più scegliere da soli, serve un'autorizzazione del Prefetto basata su dati reali (incidentalità legata alla velocità negli ultimi cinque anni, o impossibilità pratica di fermare i veicoli per la contestazione immediata) — una regola di principio che in parte esisteva già dal 2002, e che questo decreto ha confermato e irrigidito. Vietato installarli su strade con limite sotto i 50 km/h in città (eccetto le strade ciclabili, dove il limite può restare fino a 30 km/h), o con limite abbassato di oltre 20 km/h rispetto allo standard della categoria di strada fuori città — la regola pensata contro le «trappole» con un limite che scende all'improvviso. Le postazioni già esistenti non conformi avevano un anno di tempo per adeguarsi, fino al 12 giugno 2025.

Dal 30 novembre 2025 si possono usare legalmente solo gli autovelox registrati sulla lista nazionale del MIT (velox.mit.gov.it): le multe di un apparecchio non in lista sono nulle. A febbraio 2026 risultavano registrati circa 3.800 dispositivi.

Il decreto MIT dell'8 giugno 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026, in vigore dal 12 luglio) regola per la prima volta in modo organico l'omologazione dei dispositivi: quelli conformi ai prototipi elencati nell'Allegato B si considerano omologati per legge. Non è retroattivo: le multe fatte con apparecchi solo approvati (non omologati) restano contestabili — è il motivo di ricorso più usato negli ultimi due anni, dopo che la Cassazione, nell'aprile 2024, ha chiarito che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa.

Dal 14 dicembre 2024 (L. 177/2024, riforma del Codice della Strada), se lo stesso veicolo riceve più multe per eccesso di velocità sulle strade dello stesso ente ed entro un'ora, si applica una sola sanzione — quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevole — invece che il cumulo di tutte (art. 142 c. 6-ter): utile a chi riceve più verbali dal medesimo tratto, per esempio da un tutor.

Il «Decreto Sicurezza» (DL 113/2024, legge 150/2024) non ha niente a che fare con gli autovelox: è un provvedimento su altre materie di ordine pubblico. La riforma vera delle postazioni autovelox è il decreto MIT dell'11 aprile 2024, qui sopra, un atto amministrativo distinto.

I prezzi citati in questa guida sono quelli letti sul listino ufficiale del fornitore. Possono cambiare senza preavviso: controllali sul sito del fornitore prima di decidere.

Domande frequenti

Qual è la tolleranza di velocità degli autovelox?

Fino a 100 km/h rilevati, un minimo fisso di 5 km/h; oltre i 100 km/h, il 5% della velocità rilevata (art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Gli autovelox vanno sempre segnalati con un cartello?

Sì, sempre, senza eccezioni (art. 142 c. 6-bis del Codice della Strada) — anche quando è un agente a fermarti sul posto per la contestazione immediata. In quel caso cambiano solo le regole su dove può stare la postazione, non l'obbligo del cartello.

Entro quanto tempo arriva la multa dell'autovelox?

Entro 90 giorni dall'accertamento (360 se risiedi all'estero): oltre quel termine l'obbligo di pagare si estingue (art. 201 Codice della Strada).

Quanti punti patente si perdono per un autovelox?

Dipende da quanto superi il limite: nessun punto fino a 10 km/h oltre il limite, 3 punti tra 10 e 40 km/h, 6 punti tra 40 e 60 km/h, 10 punti oltre 60 km/h (art. 126-bis CdS). Oltre i 40 km/h scatta anche la sospensione della patente: da 1 a 3 mesi, o da 6 a 12 mesi oltre i 60 km/h (art. 142 CdS).

Come si fa ricorso contro una multa da autovelox?

In due modi alternativi: al Prefetto, entro 60 giorni dalla notifica (gratuito, ma se lo respinge l'importo sale ad almeno il doppio del minimo previsto per la violazione) o al Giudice di Pace, entro 30 giorni (via giudiziaria, più indicata con argomenti tecnici solidi). Pagando entro 5 giorni c'è uno sconto del 30%, ma si perde il diritto di fare ricorso.

Da dove vengono questi dati

Questa guida l’ho scritta con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e l’ho verificata sulle fonti qui sopra prima di pubblicarla. Come lavoro

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